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A proposito di retorica, non sorprendono, ma comunque preoccupano l’evidente compiacimento e la voluttà con cui l’arco costituzionale tutto pronuncia e scrive le parole “zona rossa”. Intanto si annuncia un divieto assoluto di assembramento, che è importante vedere come è stato formulato.

Il divieto di assembramento è formulato così: “sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.” È un divieto senza sanzione espressa. Il che ne rende oscura la comprensione ai destinatari. Detto meglio: una norma scritta così mira a far passare unicamente il messaggio che esiste un divieto. Quindi persegue, ancora una volta, un fine retorico e psicologico prima che giuridico.

@lucacasarotti

Semplice semplice: "2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma su assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico".

@zeppe Un divieto senza sanzione espressa, come quello di cui all’art. 1, lett. c), del decreto del giorno prima.

@lucacasarotti E invece a livello giuridico che effetti può avere l'inosservanza?

@gnagno Può esserti contestata la contravvenzione prevista dall’art. 650 del codice penale, “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”.

@gnagno Sì. Il punto è (e qui mi limito a una considerazione tecnica, al netto delle valutazioni di merito sul contenuto della norma) che non sarebbe costato nulla scrivere esplicitamente: “i trasgressori sono puniti ai sensi dell’art. 650 cp.” La disposizione sarebbe stata più chiara. Ma far aleggiare lo spettro di un generale divieto, senza precisarne i confini, incute più timore.

@lucacasarotti Ho capito, il tipo di scrittura aggiunge una carica psicologica al testo. Grazie del chiarimento.

@lucacasarotti

La direttiva emessa domenica da Lamorgese prevede per le violazioni al dpcm anche la possibile applicazioni dell'art.452 cp, delitti colposi contro la salute pubblica, fino a 12 anni di carcere.

@gnagno

@zeppe Sì, è così: però chi ha scritto gli articoli in cui si insiste sul massimo edittale di 12 anni poteva fare lo sforzo di leggerlo, l’art. 452 cp. La pena dai 3 ai 12 anni è prevista per i casi in cui gli artt. 438 e 439 comminano la pena di morte. E ovviamente la pena di morte è stata abolita dall’ordinamento. Quindi la soglia dai 3 ai 12 anni non s’applicherebbe comunque. @gnagno

@lucacasarotti

Sì si applica, l'art.438 (a cui fa riferimento il 452) nella sua formulazione vigente, come molti altri articoli, cita ancora la pena di morte, quindi il riferimento resta valido.

È una legge a parte del '44 quella che specifica che "Quando nelle disposizioni del Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo"

gazzettaufficiale.it/atto/seri

@gnagno

@zeppe Dottrina e giurisprudenza considerano implicitamente abrogato il n. 1 dell’art. 452, a seguito del decreto luogotenenziale del ‘44. Vd. Ad es. laleggepertutti.it/codice-pena @gnagno

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