Altre tracce dell'istituto della reversibilità, che non ha ancora assunto la forma odierna, si trovano anche nella legge n°350 del 17 luglio 1898, con a quale viene istituita la Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai. In quel documento, all'art. 12, è possibile leggere:
"Quando durante il periodo di accumulazione avvenga la morte di un operaio inscritto colla condizione della riserva indicata nell'ultimo alinea dell'articolo 6, i contributi versati dall'inscritto e le somme di cui alla lettera e) dell'articolo 9, senza gli interessi accumulati, saranno pagati esclusivamente al coniuge superstite, ai figli minorenni, alle figlie nubili e agli ascendenti, che dovranno farne domanda entro tre anni, a pena di decadenza." -->