Parte 4
Ci appare chiaro come gli interessi economici tutelati da Confindustria e non la salute delle persone siano riconosciuti legittimi e prioritari dal Governo. Solamente i settori essenziali (agro-alimentare, farmaceutico, sanitario e socio-assistenziale) dovrebbero proseguire l’attività; al contrario scopriamo, senza stupirci, che il DPCM del 22 marzo (nello specifico lettera D, comma 1, articolo 1) evita di nominare tutte quelle attività che, fornendo beni e servizi strumentali utili al funzionamento delle attività fondamentali e dunque protette, possono continuare la produzione. Questo allargamento delle maglie, che esonera interi comparti dall’applicazione del Decreto, viene invece demandato a una comunicazione al Prefetto, attraverso una sorta di autocertificazione delle imprese..